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Sorveglianza Sanitaria

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Lavoratore Autonomo

Lavoratore Autonomo: Sorveglianza sanitaria si o no?

A cura della redazione di LA-MED tratto da: PUNTOSICURO

COSA DICE LA LEGGE: Il D.Lgs. 81/08 all’art. 21 prevede che i lavoratori autonomi e i componenti delle imprese famigliari possano beneficiare della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 (visite mediche preventive e periodiche) e possano partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo significa che per essi non sussiste l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e di frequentare corsi di formazione? Da una prima e superficiale lettura dell'art. 21 sembrerebbe che il lavoratore autonomo sia obbligato esclusivamente ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformità e a dotarsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli. Tuttavia, in caso di appalto, anche i lavoratori autonomi devono rilasciare al committente la documentazione necessaria per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili.

COSA DICONO GLI ORGANI DI VIGILANZA? Nessun’obbligo di nomina del Medico Competente (e degli adempimenti ad esso correlati) ma SI agli accertamenti sanitari. In sostanza: ci si può rivolgere a un qualsiasi Medico Competente (in possesso dei requisiti minimi previsti dal TU) e sottoporsi alla visita medica specialistica, di norma una volta all’anno e agli esami da lui prescritti (per esempio esami del sangue, esame della funzionalità respiratoria e della capacità uditiva, vaccinazione antitetanica..). Il certificato di idoneità alla mansione potrà essere esibito in copia in ogni cantiere.

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